Descrizione
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio elettorale
Possono presentare domanda di iscrizione all’albo:
- i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di scuola media superiore;
- che non presentino le cause di incompatibilità previste dall’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’art.23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Cause di esclusione
Non possono essere iscritti all’albo:
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti comunali incaricati o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422.
Descrizione
Il presidente di seggio elettorale presiede l’Ufficio elettorale di sezione durante le consultazioni elettorali e referendarie. In qualità di pubblico ufficiale, ha la responsabilità di garantire il regolare e corretto svolgimento di tutte le operazioni di voto e scrutinio all'interno del seggio.
Le principali funzioni del presidente includono:
- la costituzione del seggio il giorno precedente la votazione;
- la direzione e il coordinamento delle attività dell’ufficio elettorale di sezione;
- il controllo dell’identificazione degli elettori e della regolarità delle operazioni di voto;
- la gestione dei verbali e della documentazione ufficiale;
- la supervisione e conduzione delle operazioni di scrutinio;
- la firma e la trasmissione dei risultati al termine delle operazioni elettorali.
Il presidente è nominato dalla Corte d’Appello tra persone iscritte all’albo dei presidenti di seggio elettorale del Comune.
Tempi e scadenze
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, e la risposta contestuale viene fornita esclusivamente in presenza di errori nella pratica.
L’albo viene aggiornato annualmente con le domande pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.
Una volta accolta, l’iscrizione all’albo resta valida fino a eventuale perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Corte d’Appello dispone la cancellazione dall’albo per:
- emigrazione in altro comune;
- superamento del limite di età di 75 anni;
- gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio;
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel Capo IX del D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e nel Titolo VII del D.P.R. 30/03/1957, n. 361.